Iscrizione all'A.I.R.E.

Descrizione

 
L'A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) è stata istituita con la Legge n. 470/1988 allo scopo di mantenere un collegamento tra il cittadino italiano residente all'estero ed il comune italiano da cui é emigrato o nei cui registri dello stato civile è iscritto o trascritto il suo atto di nascita, permettendo nel contempo la sua iscrizione nelle liste elettorali e quindi l'esercizio del diritto di voto.
L'iscrizione all'A.I.R.E. viene effettuata:
· per trasferimento della residenza da un Comune Italiano all'estero (il cittadino viene cancellato dall'A.P.R. - anagrafe della popolazione residente - e viene iscritto nell'A.I.R.E.) con l'intendimento di dimorarvi più di 12 mesi e non per esercitarvi occupazioni stagionali;
· su richiesta dell'interessato, per trasferimento dall'A.I.R.E. di un altro Comune, a condizione che vi siano congiunti iscritti nell'A.I.R.E. o nell'A.P.R. del Comune in cui si chiede l'iscrizione;
· per trascrizione dell'atto di nascita di cittadino italiano nato all'estero nei registri dello stato civile del comune;
· per esistenza all'estero giudizialmente dichiarata.

Iscrizione nell'AIRE
La richiesta di iscrizione nell'A.I.R.E. di un comune italiano, va presentata al Console Italiano dello Stato Estero di residenza entro 90 giorni dall'avvenuto trasferimento.
Il cittadino può anche comunicare all'Ufficio Anagrafe il trasferimento alcuni giorni prima della partenza.
 

Cancellazione A.I.R.E.

 

La cancellazione avviene in caso di:
· Rimpatrio nel Comune (con conseguente iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente), previa comunicazione al consolato competente;
· rimpatrio in altro Comune Italiano;
· decesso o morte giudizialmente dichiarata;
· perdita della cittadinanza italiana;
· trasferimento all'A.I.R.E. di altro Comune;
· irreperibilità presunta, salvo prova contraria:
1) trascorsi cento anni dalla nascita;
2) dopo due rilevazioni censuarie consecutive concluse con esito negativo;
3) quando risulti inesistente, tanto nel comune di provenienza quanto nell'A.I.R.E., l'indirizzo all'estero;
4) quando risulti dal ritorno per mancato recapito della cartolina avviso, spedita ai sensi dell'art. 6 della legge 7/2/1979, n.40, in occasione delle due ultime consultazioni che si siano tenute con un intervallo non inferiore ad un anno, esclusa l'elezione del Parlamento Europeo limitatamente ai cittadini residenti nei Paesi dell'Unione Europea nonché le consultazioni referendarie locali.